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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 7 (Subingresso)

(1) In caso di trasferimento dell'agenzia di viaggio e turismo per atto tra vivi, il subentrante è autorizzato alla conduzione provvisoria sino alla definizione della domanda di autorizzazione all'esercizio se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra il possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

(2) In caso di trasferimento dell'agenzia per causa di morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base dell'autorizzazione esistente, continuare l'esercizio, nominando un preposto entro un termine che comunque non può superare un anno, ove non abbiano i requisiti di cui all'articolo 9. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore al turismo dichiara la decadenza dell'autorizzazione. La continuazione dell'esercizio va comunicata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi nel termine di 30 giorni.