In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 6 (Rilascio dell'autorizzazione)

(1) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

(2) Il mutamento delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione è soggetto alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo.

(3) Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie stagionali.

(4) Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

(5) Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.