Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.
(1) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.
(2) Il mutamento delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione è soggetto alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo.
(3) Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie stagionali.
(4) Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
(5) Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.