In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 5 (Denominazione)

(1) La denominazione non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale, trarre in inganno ed essere inadatta. Le filiali devono adottare la stessa denominazione della sede principale.

(2) Non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o relative frazioni, comprensori, province o regioni europee.

(3) La denominazione delle agenzie che svolgono attività di vendita al pubblico deve essere evidenziata con insegne visibili che specifichino anche l'attività delle stesse.