In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 16 (Associazioni senza scopo di lucro)

(1) Le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro nonché le organizzazioni del servizio giovani che svolgono la loro attività in provincia di Bolzano nell'ambito delle vigenti leggi provinciali e statali o che sono iscritte nel registro provinciale delle associazioni di volontariato possono organizzare per i propri associati e i componenti del loro nucleo familiare - esclusivamente nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e con i limiti di cui ai commi 4 e 6 - viaggi di gruppo con almeno dieci partecipanti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3. Resta comunque escluso l'esercizio di detta attività svolto in forma continuativa e in modo professionale con finalità di profitto.

(2) Ai fini di cui al comma 1 le associazioni e organizzazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)  assenza di qualunque forma di lucro nell' esercizio delle attività, desumibile anche dallo statuto sociale;
  • b)  fruizione dei servizi solo da parte degli associati e dei componenti del loro nucleo familiare;
  • c)  l' attività statutaria di cui al comma 1 deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella di cui all'articolo 2.

(3) Per la partecipazione ai viaggi di gruppo e ai soggiorni di cui al presente articolo, l'iscrizione all'associazione organizzatrice vale soltanto se essa può essere provata.

(4) Per l'organizzazione di viaggi di gruppo svolta in forma non continuativa, non professionale e senza scopo di lucro da parte di altri organizzatori, rispettivamente per la partecipazione ai viaggi di gruppo da parte di non soci delle suddette associazioni e organizzazioni vale l'importo massimo di 300,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) Sono altresì esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione gli enti pubblici e le associazioni che forniscono prestazioni sanitarie e sociali. Un elenco delle organizzazioni interessate verrà approvato da parte della Giunta provinciale.

(6) Le associazioni senza scopo di lucro di cui ai commi 1 e 5, le associazioni di categoria, nonché le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l'azienda di cura e l'azienda di soggiorno e turismo, operanti in Alto Adige in collaborazione con le agenzie di viaggio e turismo, possono anche per i non soci rendere noti i viaggi e provvedere alle iscrizioni senza autorizzazione; la collaborazione con l'agenzia di viaggio deve essere evidenziata nelle iniziative informative e nel contratto di viaggio di ciascun partecipante.