In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 14 (Elenco delle agenzie)

(1) Le agenzie di viaggio autorizzate ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi che provvede alla sua tenuta, al suo aggiornamento, nonché alla sua pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.