Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.
(1) L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità. Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve garantire un'apertura minima di quattro ore per giornata d'esercizio e renderla nota mediante esposizione alla clientela.
(2) Il titolare che intende procedere a una chiusura temporanea dell'agenzia superiore a un mese ne deve dare preventiva comunicazione alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, indicandone i motivi e la durata.
(3) Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Un periodo di chiusura superiore a un anno comporta la decadenza dell'autorizzazione.