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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 10 (Commissione esaminatrice ed esame di idoneità)

(1) Ai fini di cui all'articolo 9 la Giunta provinciale nomina una commissione composta da:

  • a)  il direttore dell' ufficio provinciale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo, che la presiede, o un sostituto da lui nominato;
  • b)  tre esperti in materia, di cui uno designato dall' organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo più rappresentativa a livello provinciale;
  • c)  un esperto in ciascuna lingua oggetto di esame o un sostituto da lui nominato.

(2) Per la valida costituzione della commissione è richiesta la partecipazione dei membri di cui al comma 1, lettere a) e c), e di un membro di cui alla lettera b).

(3) La commissione dura in carica un quinquennio.

(4) Ai membri della commissione sono corrisposte, in quanto spettino, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

(5) Sono ammessi all'esame di idoneità coloro che sono in possesso almeno del diploma di una scuola superiore triennale oppure del diploma di scuola media superiore e che abbiano prestato servizio con mansioni commerciali per almeno un anno presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici.

(6) La Giunta provinciale determina le materie d'esame, mentre il Direttore della Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame.

(7) La conoscenza delle lingue prescelte può essere dimostrata anche mediante diploma di scuola media superiore, purché la lingua prescelta sia stata insegnata tutti i cinque anni, oppure mediante diploma di laurea in lingue, diploma di liceo linguistico o mediante certificazioni riconosciute in campo internazionale per l'accesso di stranieri alle università del paese ove la lingua in questione è lingua ufficiale. La conoscenza delle lingue italiana e tedesca può essere provata anche mediante l'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma di scuola media superiore di secondo grado.