Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.
(1) Ai sensi dell'articolo 39/bis, comma 2, della legge statale sull'adozione e in corrispondenza ai presupposti di cui all'articolo 39/ter della citata legge, la Provincia autonoma di Bolzano può istituire un ente pubblico autorizzato con i compiti di cui all'articolo 31, comma 3, della citata legge.