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In vigore al: 11/09/2012

i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 21)
Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 2 (Assistenza della Provincia)  delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano offre alle coppie di coniugi che hanno già presentato al tribunale la dichiarazione di disponibilità a un'adozione internazionale, o che sono in procinto di presentarla, assistenza legale, sociale e psicologica.

(2) L'assistenza è offerta in tutte le fasi dell'adozione: nella preparazione all'adozione, per le procedure di adozione in Italia e nel periodo post-adozione.

(3) A tale scopo la Provincia:

  • a)  promuove la creazione di una rete che offra alle coppie di coniugi assistenza giuridica, sociale e psicologica e coordina e controlla l' attività di tale rete;
  • b)  stabilisce contatti e intrattiene rapporti, anche sotto forma di apposite convenzioni, con:
    • 1)  la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 38 della legge statale sull'adozione;
    • 2)  i centri di intermediazione italiani ed esteri, gli uffici giudiziari e tutte le organizzazioni e strutture che operano nel campo dell' adozione internazionale.

(4) Previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la Provincia svolge anche i seguenti compiti amministrativi:

  • a)  rilascio del certificato di conformità ai sensi dell' articolo 39, comma 1, lettera i), e dell'autorizzazione di ingresso ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), della legge statale sull'adozione;
  • b)  custodia degli atti e delle informazioni ai sensi dell' articolo 39, comma 1, lettera e), della legge statale sull'adozione e informazione dei genitori adottivi in merito allo stato di salute del bambino conformemente alle disposizioni vigenti;
  • c)  verifica dei requisiti e controllo dell' attività dei centri di intermediazione privati, su incarico della Giunta provinciale;
  • d)  informazione della popolazione nonché formazione e aggiornamento del personale del settore sanitario e dei servizi sociali, che opera nel campo dell' adozione;
  • e)  raccolta e valutazione su base periodica di dati statistici sulle adozioni internazionali nella provincia di Bolzano.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003 - Servizi di assistenza per l'adozione internazionale
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