Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano offre alle coppie di coniugi che hanno già presentato al tribunale la dichiarazione di disponibilità a un'adozione internazionale, o che sono in procinto di presentarla, assistenza legale, sociale e psicologica.
(2) L'assistenza è offerta in tutte le fasi dell'adozione: nella preparazione all'adozione, per le procedure di adozione in Italia e nel periodo post-adozione.
(3) A tale scopo la Provincia:
(4) Previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la Provincia svolge anche i seguenti compiti amministrativi: