(1) Presso il Consiglio provinciale è istituita la Commissione per i procedimenti referendari, composta da:
- a) un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- b) un magistrato della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
- c) un magistrato della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa.
(2) Il Presidente del Consiglio provinciale individua i componenti della Commissione per i procedimenti referendari, sorteggiando da tre terne di nomi - designati rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dal Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e dal Presidente della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa - un componente effettivo e un supplente e convoca la prima riunione.
(3) Funge da segretario il Segretario generale del Consiglio provinciale o una persona da lui delegata.
(4) La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.
(5) Ai membri della Commissione per i procedimenti referendari spetta l'indennità prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per i componenti, esterni all'amministrazione provinciale, di commissioni con funzione di rilevanza esterna.