Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) Per le abitazioni a carico delle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è stato tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che, decorso il primo decennio di durata del vincolo, sono state oggetto di alienazione, anche mediante contratto preliminare, all'acquirente che abbia presentato domanda relativa ad un'agevolazione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, può essere rilasciato il nulla osta per la cancellazione del vincolo originario a condizione che con la cancellazione di tale vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.