Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) Richiedenti che hanno presentato domanda per un'agevolazione edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non sono stati ammessi all'agevolazione edilizia, possono entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge rinnovare la domanda per la concessione dell'agevolazione edilizia, se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie in base alle disposizioni modificate dalla presente legge. La causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non si applica limitatamente all'abitazione per la quale si chiede l'agevolazione.