(1) Il personale in servizio presso le aziende sanitarie è trasferito all'azienda sanitaria di cui all'articolo 5.
(2) Il passaggio del personale, in ottemperanza all'articolo 2112 del codice civile, comporta il mantenimento dei trattamenti economici e normativi previsti dai vigenti contratti collettivi.
(3) Il trasferimento di cui al comma 1 non comporta la modifica della sede di servizio del personale stesso.99)