(1) Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione dei seguenti organi collegiali:
(2) La composizione e il funzionamento degli organismi di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione dei rappresentanti delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.93)