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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 48 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)

(1) Gli incarichi di cui all'articolo 46, comma 3, sono attribuiti, a tempo determinato, dal Direttore di comprensorio sanitario, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

(2) Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. All'atto dell'indizione della selezione dei Direttori medici la Giunta provinciale esprime l'intesa, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i tre gruppi linguistici.

(3) L'incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dal Direttore generale, d'intesa con il relativo Direttore di comprensorio sanitario, sulla base di una rosa di candidati selezionati da un'apposita commissione. La commissione è nominata dal Direttore di comprensorio sanitario ed è composta dal Direttore sanitario o suo delegato e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno nominato dal Consiglio dei sanitari.

(4) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

(5) Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 4, l'Assessore provinciale alla Sanità può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.

(6) Ai membri esterni alla Provincia autonoma di Bolzano, anche provenienti da paesi dell'Unione Europea, componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento e il rinnovo degli incarichi di dirigente sanitario con incarico di direttore presso l'azienda sanitaria ed esperti nella disciplina, spetta oltre alle indennità di missione e di viaggio un compenso lordo il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.

(7) Gli incarichi di dirigente sanitario con incarico di direttore hanno una durata da cinque a sette anni. Al termine dei singoli incarichi il Direttore generale può, d'intesa con il Direttore di comprensorio sanitario e previo parere positivo del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, procedere al rinnovo degli stessi per un periodo non inferiore a due anni oppure conferire nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3.

(8) Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:

  1. inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
  2. mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  3. responsabilità grave e reiterata;
  4. mancato superamento del periodo di prova previsto;
  5. in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

(9) Nei casi di maggiore gravità, il Direttore generale, d'intesa con il Direttore del comprensorio sanitario, può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.

(10) In caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del dirigente sanitario con incarico di direttore è effettuata da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria d'intesa con il Direttore del comprensorio sanitario.

(11) In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direttore e in assenza del sostituto di cui al comma 10, in attesa del conferimento dell'incarico, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell'azienda sanitaria, d'intesa con il Direttore del comprensorio sanitario, a un dirigente scelto tra quelli dello stesso reparto o servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direttore non venga coperto per carenza di candidati idonei, l'assegnazione delle mansioni superiori può essere prorogata fino all'espletamento dei concorsi per l'accesso alla direzione, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

(12) In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direttore non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.

(13) Per il periodo di nomina a Direttore sanitario di un direttore medico, le sue funzioni di direzione e organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 3.92)

92)
L'art. 48 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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