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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 46 (Disciplina della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica nonché delle professioni sanitarie) 85) delibera sentenza

(1) La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.86)

(2) L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato.87)

(3) All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attività possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di responsabile di strutture semplici.88)

(4) Il dirigente è sottoposto a valutazione annuale del diretto superiore. In caso di valutazione negativa da parte del diretto superiore o su ricorso dell'interessato, questi è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione. Tutti i dirigenti sono, inoltre, sottoposti a valutazione triennale da parte del collegio tecnico riguardo la qualità delle prestazioni tecnico-professionali. Il dirigente con funzione di alta specialità, con incarico di responsabile di struttura semplice, di direttore di struttura complessa e di direttore di dipartimento, è sottoposto a valutazione al termine dell'incarico sia dal nucleo di valutazione che dal collegio tecnico. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza del superiore gerarchicamente preposto una relazione scritta in ordine agli obiettivi concordati all'inizio dell'anno. Questi può contestare in qualsiasi momento l'insoddisfacente espletamento dei compiti affidati nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di valutazione negativa, l'interessato può presentare la propria presa di posizione al nucleo di valutazione, che emette un parere in merito. In caso di parere negativo da parte del nucleo di valutazione l'interessato viene anche sottoposto a valutazione dal collegio tecnico. Il Direttore di comprensorio sanitario rispettivamente il Direttore generale, ove confermino la valutazione negativa, revocano la nomina del dirigente con funzione di alta specialità, del responsabile rispettivamente direttore. Il nucleo di valutazione è nominato dal Direttore generale ed è composto da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore generale, uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal consiglio dei sanitari e un esperto nominato dall'Assessore provinciale alla Sanità. Il collegio tecnico è nominato dal Direttore generale ed è composto da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore generale, uno scelto tra una rosa di candidati proposti dal consiglio dei sanitari e un esperto scelto fra direttori del Servizio Sanitario Nazionale o fra professori universitari, anche provenienti da paesi membri dell'Unione Europea. Il nucleo di valutazione e il collegio tecnico hanno durata triennale. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico devono possedere la padronanza della lingua italiana e tedesca sia orale che scritta.89)

(5) Ai dirigenti sanitari con incarico di direttore sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire interventi appropriati con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il diretto superiore. In caso di valutazione negativa si applica il comma 4.90)

(6) Alla dirigenza sanitaria ed agli incarichi di direttore si accede in conformità alla disciplina vigente di settore per concorso pubblico o tramite selezione, fermo restando che i contratti collettivi di comparto di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(7) Sia alla direzione territoriale che alla direzione del Servizio di medicina di base delle aziende sanitarie possono accedere, qualora alla selezione indetta per la copertura delle direzioni stesse i candidati non siano risultati idonei, anche medici di medicina generale con un'esperienza professionale almeno decennale, che siano inoltre in possesso di un attestato di formazione manageriale.

(8) L'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dall'amministrazione provinciale successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall'amministrazione; i dirigenti già confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002 - Sanitari USL - trasformazione di una figura professionale - discrezionalità tecnico-amministrativa
85)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
86)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
87)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
88)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
89)
L'art. 46, comma 4, è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e poi così integrato dall'art. 43, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
90)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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