(1) La commissione provinciale per il riordino e lo sviluppo clinico è istituita per la consulenza tecnica e scientifica alla Giunta provinciale in merito alla realizzazione del riordino clinico ed alla promozione dello sviluppo clinico nella Provincia autonoma di Bolzano.
(2) La commissione esprime parere obbligatorio su tutti i provvedimenti della Giunta provinciale in tema di riordino e sviluppo clinico. Esprime altresì parere obbligatorio sugli aspetti clinici del piano sanitario provinciale, con particolare attenzione all'integrazione socio-sanitaria.
(3) La commissione è composta da:
- un dirigente medico in possesso dei requisiti per direttore sanitario, con funzioni di presidente;
- il direttore della Ripartizione provinciale Sanità;
- il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali;
- il direttore sanitario dell'azienda sanitaria;
- il direttore tecnico-assistenziale dell'azienda sanitaria;
- il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria o un direttore di comprensorio;
- il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;
- il vicepresidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;
- tre rappresentanti dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige, di cui due esperti in Health Technology Assessment, Evidence based Medicine - medicina basata sulle evidenze;
- il presidente del Collegio Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'infanzia della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;
- sei rappresentanti delle professioni sanitarie, di cui tre del settore infermieristico, uno del settore riabilitativo, uno del settore della prevenzione ed uno del settore tecnico-sanitario;
- un rappresentante delle associazioni dei pazienti;
- un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori;
- un medico di medicina generale;
- cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base. 83)
(4) I membri della commissione di cui al comma 3, lettere k), n) e o), sono nominati su proposta delle organizzazioni sindacali della provincia di Bolzano dell'ambito sanitario.
(5) La rappresentanza dei quattro comprensori sanitari è garantita tramite i membri di cui al comma 3, lettere i) e o).
(6) La commissione ed il presidente sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni.
(7) Il presidente della commissione appartiene ad uno dei due gruppi linguistici al quale non appartiene il direttore sanitario dell'azienda sanitaria.
(8) All'interno della Ripartizione provinciale Sanità è nominato il gruppo di progetto per il coordinamento delle attività propedeutiche, di supporto, monitoraggio e valutazione della realizzazione del riordino e sviluppo clinico.84)