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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 44 (Comitato etico provinciale)  delibera sentenza

(1) È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, al quale compete di esprimere pareri, raccomandazioni ed indirizzi su problemi morali sollevati dall'attività sanitaria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento al singolo individuo sia a gruppi sociali ed all'intera società.

(2) Il Comitato esprime parere in ordine alle attività sanitarie connesse:

  1. alla sperimentazione di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche sull'uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici delle aziende sanitarie;
  2. alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale;
  3. alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani;
  4. alla tutela della qualità della vita e della dignità umana del malato con particolare considerazione dei pazienti terminali, minori e disabili;
  5. alla terapia del dolore;
  6. ad ogni altra attività sanitaria diagnostica o terapeutica che sollevi problematiche etico-morali.

(3) Il parere del Comitato deve essere obbligatoriamente acquisito in tutti i casi nei quali i diritti della persona umana possano essere violati dall'attività clinica, dalla ricerca o dalla sperimentazione biomedica.

(4) Al Comitato compete inoltre di:

  1. fornire indirizzi generali nel campo della sperimentazione clinica condotta nelle strutture sanitarie provinciali;
  2. acquisire e valutare i dati e gli atti amministrativi forniti dalle aziende sanitarie in merito alle sperimentazioni cliniche effettuate;
  3. elaborare proposte per attività di carattere informativo e formativo sulle tematiche etico-morali connesse alle attività medico-assistenziali.

(5) Il Comitato è composto da:

  1. tre medici ospedalieri;
  2. un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
  3. un medico di medicina generale;
  4. uno psicologo;
  5. un rappresentante della categoria infermieristica;
  6. un esperto in materia di bioetica;
  7. un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;
  8. un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;
  9. un magistrato o un giurista;
  10. un assistente religioso ospedaliero;
  11. un esperto in statistica;
  12. un rappresentante dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano. 80)

(6) La Giunta provinciale definisce il funzionamento e la durata del Comitato e ne nomina il presidente, il suo sostituto nonché i componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), i) ed j) su indicazione dei rispettivi ordini o collegi professionali o delle autorità competenti. I membri di cui al comma 5, lettere f) e h) sono scelti dalla Giunta provinciale sulla base di particolari meriti conseguiti in campo bioetico o di tutela degli interessi dell'utenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(7) Al presidente ed al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un'indennità di funzione. Il compenso per l'attività dei membri del Comitato etico provinciale è corrisposto attraverso gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale.81)

(8) Il Comitato etico provinciale predispone, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente previste per la sua attività, un programma di lavoro che viene approvato dalla Giunta provinciale.82)

massimeDelibera N. 977 del 31.03.2003 - Definizione del regolamento interno del Comitato etico provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 6 legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale"
80)
La lettera l) è stata inserita dall'art. 44 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
81)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
82)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
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