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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 39 (Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie)  delibera sentenza

(1) L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento e all'esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per pazienti acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi dei professionisti per i quali la Giunta provinciale individua la necessità di un'autorizzazione. L'attività dei professionisti sanitari non soggetti ad autorizzazione è però soggetta a comunicazione.69)

(2) La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 1, per le quali gli studi professionali devono essere autorizzati. Individua inoltre le modalità per la comunicazione dell'attività degli studi non soggetti ad autorizzazione.70)

(3) La Giunta provinciale, coerentemente con le indicazioni della programmazione sanitaria, adotta i provvedimenti necessari per la regolamentazione dei nuovi rapporti previsti dalla presente legge e fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Le aziende sanitarie provvedono all'instaurazione dei nuovi rapporti, tenendo conto della programmazione sanitaria e della pianificazione periodica della produzione conforme al sistema tariffario.

(4) Le strutture sanitarie private accreditate, che stipulano un accordo contrattuale con un'azienda sanitaria, devono garantire l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell'area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche.71)

massimeDelibera N. 2134 del 20.12.2010 - Approvazione Linee Guida provinciali per la gestione del Day Service, mediante l'attivazione di Percorsi Ambulatoriali Complessi (P.A.C.)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche - parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti
massimeDelibera 17 febbraio 2003, n. 406 - Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari. Definizione degli organismi tecnici per l'accreditamento e l'autorizzazione e istituzione dei registri delle strutture autorizzate e accreditate (modificata con delibera n. 1428 del 19.09.2011)
69)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
70)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
71)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
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