(1) Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'organizzazione e la gestione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 2, e per l'espletamento degli esami; sono stabiliti i doveri dei maestri di sci, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Sono definite infine le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento dei maestri di sci e dei diplomi di qualificazione e di specializzazione.
(2) Per quanto non previsti dalla presente legge, possono essere stabiliti con norma regolamentare ulteriori criteri per il rilascio dell'autorizzazione delle scuole di sci, al fine di assicurarne l'ottimale funzionamento, in relazione alle esigenze dell'utente e a quelle turistiche e ambientali della zona.