(1) La consulta per l'insegnamento dello sci è composta dalle seguenti persone, nominate dalla Giunta provinciale sulla base di due nominativi proposti dalle rispettive organizzazioni e associazioni di categoria:
(2) Funge da segretario della consulta un impiegato addetto alla Ripartizione provinciale turismo.
(3) La consulta esercita le competenze ad essa attribuite dalla presente legge ed è organo consultivo della Provincia per ogni questione attinente all'insegnamento delle tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni.
(4) La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; è in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.