(1) È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piccozza e ramponi.
(2) La denominazione maestro di sci usata nella presente legge e nelle norme di attuazione si riferisce a tutte le abilitazioni e gradi.