(1) Agli effetti della presente legge, è considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio provinciale, che si avvalga dell'attività coordinata di più maestri di sci per l'insegnamento delle tecniche e delle conoscenze degli sports da neve, anche con attrezzi sostitutivi degli sci, nonché per l'accompagnamento di clienti sugli sci.
(2) La scuola di sci è tenuta a garantire nelle relative discipline un'offerta possibilmente ampia di tutti i servizi.
(3) L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. In casi motivati l'assessore può autorizzare anche più di una scuola di sci per ciascuna località, previo parere non vincolante della consulta provinciale per l'insegnamento dello sci circa le esigenze turistiche della zona sciistica interessata. I criteri di valutazione per l'apertura di scuole di sci saranno determinati con regolamento di esecuzione. Contro il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, sia da parte del richiedente che da eventuali scuole di sci della zona interessata.
(4) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le seguenti condizioni: