(1) Il collegio provinciale dei maestri di sci è costituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione.
(2) Al collegio professionale appartengono di diritto tutti i maestri di sci iscritti all'albo professionale, nonché i maestri di sci residenti in provincia di Bolzano che abbiano cessato la propria attività.
(3) Sono organi del collegio: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente del collegio provinciale.
(4) L'assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci è composta da tutti i membri del collegio.
(5) Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è eletto dall'assemblea tra i maestri di sci iscritti nel numero previsto dallo statuto.
(6) Il presidente del collegio provinciale dei maestri di sci è eletto dall'assemblea del collegio e rappresenta legalmente il collegio.
(7) L'assessore provinciale competente in materia esercita la vigilanza sul collegio provinciale dei maestri di sci e ne approva lo statuto.