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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 7 (Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi)

(1) L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, finora non connessi con lo stesso, viene data, fermi restando i presupposti dell'articolo 2.

(2) L'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso è ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore conduzione, purché il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 2 non venga superato.