(1) L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, finora non connessi con lo stesso, viene data, fermi restando i presupposti dell'articolo 2.
(2) L'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso è ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore conduzione, purché il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 2 non venga superato.