In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 9 (Distacchi nell'interesse pubblico)

(1) Qualora il distacco sia d’interesse pubblico, l’autorizzazione può essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso. 8)

(2) Il maso chiuso deve, su richiesta del proprietario o della proprietaria, venire espropriato integralmente, qualora in seguito all'espropriazione parziale progettata venga a mancare la qualifica di maso chiuso a norma dell'articolo 2.

8)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.