In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 8 (Scioglimento di diritti di comproprietà connessi col maso)

(1) Qualora esistano diritti di comproprietà o altri diritti connessi con la proprietà del maso chiuso e il rapporto di comunione venga sciolto per qualsiasi causa, i singoli fondi assegnati al proprietario o alla proprietaria del maso chiuso rimangono, in seguito allo scioglimento, a far parte del maso chiuso.