(1) Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad altre autorità o uffici per l'esecuzione deve essere attestata l'esecutorietà. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle commissioni per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso entro due anni dalla data in cui è diventata definitiva.
(2) Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi che abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario o dell'unica proprietaria o di tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi sono immediatamente esecutive. L'esecutorietà immediata è attestata dal/dalla presidente della commissione in calce al relativo atto.
(3) Dai provvedimenti di cui al presente articolo devono risultare, oltre ai dati anagrafici dei proprietari o delle proprietarie, anche il loro regime patrimoniale se coniugati.