(1) La commissione locale per i masi chiusi è composta:
Una dei tre componenti della commissione deve essere una donna.
(2) Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermate. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Nel caso in cui in seno alla commissione locale per i masi chiusi dovesse venir meno il numero legale, entro il termine di 60 giorni la Giunta provinciale può nominare una nuova commissione locale per i masi chiusi. Le proposte di cui al comma 1 per la nomina dei membri della commissione locale per i masi chiusi devono venir presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura. Se le proposte non dovessero essere presentate entro tale termine, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario o una commissaria straordinaria che assume le funzioni della commissione locale per i masi chiusi. La commissione locale per i masi chiusi così nominata, rispettivamente il commissario straordinario o la commissaria straordinaria rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico della commissione locale per i masi chiusi sostituita.
(3) Al/alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni. L'ammontare di tale assegno è stabilito con delibera dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura e deve essere proporzionale ai compiti istituzionali.