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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 33 (Rilascio del certificato di eredità e revoca dello stesso)

(1) Nel certificato di eredità, rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che l'assunzione del maso chiuso spetta all'erede chiamato/a secondo le norme della presente legge. Il certificato così rilasciato costituisce titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione a favore dell'erede chiamato/a.

(2) Il/la giudice, in caso di successivo ricorso consensuale di tutti i coeredi o di tutte le coeredi o in base alla sentenza definitiva di determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, revoca il certificato di eredità precedente e rilascia un nuovo certificato di eredità ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.