In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 30 (Assunzione di una quota di comproprietà di un maso chiuso)

(1) Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di comproprietà di un maso chiuso, l'erede chiamato/a all'assunzione ha diritto di assumere la quota medesima ai sensi degli articoli da 14 a 20; non sono pregiudicati i diritti degli altri comproprietari o delle altre comproprietarie.

(2) In caso di vendita di singole quote di comproprietà del maso chiuso o di assegnazione delle stesse in via di divisione, il diritto di prelazione spetta al comproprietario o alla comproprietaria che lavora il maso. Detto diritto di prelazione ha la precedenza nei confronti di diritti di prelazione previsti da altre norme.

(3) Per quanto riguarda le forme procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche.

(4) Nel caso in cui nessuno dei comproprietari o delle comproprietarie abbia i requisiti previsti o l'avente diritto non intenda esercitare il diritto di prelazione, trova applicazione la norma dell'articolo 732 del codice civile.