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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 28 (Disciplina ereditaria nel caso di più masi chiusi)

(1) Se l'eredità comprende più masi chiusi e subentrano più eredi ai sensi dell'articolo 14, questi/e sono singolarmente chiamati/e all'assunzione di un maso secondo l'ordine stabilito dalla presente legge e nello stesso ordine spetta loro la scelta fra i vari masi. Si ripete lo stesso procedimento, se esistono più masi che eredi. I/le discendenti di un erede defunto o di un'erede defunta subentrano al suo posto. Fra questi ultimi o queste ultime la scelta spetta a colui o colei che ha precedenza secondo l'ordine previsto dall'articolo 14.

(2) Se il coniuge superstite o uno degli eredi/una delle eredi è comproprietario o comproprietaria di più masi facenti parte dell'eredità, il suo diritto ad assumere la porzione vacante è limitato a uno dei masi in comproprietà di sua scelta.