(1) Nella divisione dell'asse ereditario deve comprendersi, in surrogazione del maso, l'importo posto a carico dell'assuntore o assuntrice quale debito, a norma dell'articolo 20.
(2) La divisione fra i/le coeredi, compreso/a l'assuntore o l'assuntrice, avviene peraltro secondo le disposizioni del codice civile e dell'articolo 27.