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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 21 (Tentativo di conciliazione)  delibera sentenza

(1)Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria concernenti un maso chiuso, oppure una domanda di usucapione del diritto di proprietà su una parte del maso chiuso, è tenuto o tenuta a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione provinciale Agricoltura sostituisce l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.17)

(2) Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea invece del direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, conferendole le relative mansioni. In questo caso alla persona così nominata verrà messo/a a disposizione un funzionario o una funzionaria della Ripartizione provinciale agricoltura in qualità di segretario/a.

(3) Al tentativo di conciliazione possono partecipare su richiesta d'ufficio uno/a o due esperti/e in agricoltura.

(4) Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.18)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010 - Legittimità di una disposizione statale, che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre una domanda giudiziale relativa all'ordinamento dei masi chiusi
17)
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
18)
L'art. 21, comma 4,è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10,della L.P.22 gennaio 2010, n.2, e poi così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.