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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 16 (Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volontà)

(1) Il proprietario o la proprietaria può designare, con disposizione di ultima volontà, l'assuntore o l'assuntrice del maso e fissare il prezzo di assunzione. In caso di mancata accettazione del prezzo stabilito dal testatore o dalla testatrice da parte dell'assuntore o assuntrice oppure dei coeredi o delle coeredi, il prezzo di assunzione è determinato a norma dell'articolo 20.