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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 15 (Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice)

(1) In caso di divisione dell'eredità il maso è assegnato all'assuntore o all'assuntrice designato/a ai sensi dell'articolo 14, il/la quale diventa debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso concordato o determinato ai sensi dell'articolo 20.