(1) Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.
(2) In caso di comproprietà la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie.
(3) Gli effetti giuridici del maso chiuso entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.
(4) Tutti i masi neo-costituiti su richiesta di giovani agricoltori ai sensi della lettera a), comma 3, dell’articolo 2 non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi assieme all’autorizzazione alla neo-costituzione dispone anche il divieto di alienazione ai sensi del presente comma, che viene annotato nel libro fondiario a carico del maso neo-costituito. In casi eccezionali il divieto di alienazione può essere revocato da parte della commissione provinciale per i masi chiusi. 4)