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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 3 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)  delibera sentenza

(1) Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.

(2) In caso di comproprietà la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie.

(3) Gli effetti giuridici del maso chiuso entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.

(4) Tutti i masi neo-costituiti su richiesta di giovani agricoltori ai sensi della lettera a), comma 3, dell’articolo 2 non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi assieme all’autorizzazione alla neo-costituzione dispone anche il divieto di alienazione ai sensi del presente comma, che viene annotato nel libro fondiario a carico del maso neo-costituito. In casi eccezionali il divieto di alienazione può essere revocato da parte della commissione provinciale per i masi chiusi. 4)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996 - Delibere delle commissioni per i masi chiusi - sindacato di legittimità - giudice amministrativo
4)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.