Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.
(1) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone estranee che esercitano presso gli enti di cui all'articolo 1 funzioni istituzionali in seno ad organi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali purché per legge, regolamento o contratto non debbano assumere in proprio il relativo rischio.