Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.
(1) Gli amministratori ed i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1, da individuarsi dagli enti stessi, sono tenuti a denunciare all'organo competente della Corte dei Conti i fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa.
(2) La denuncia deve contenere tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità amministrativa e la determinazione del danno, con indicazione delle generalità complete degli amministratori o del personale ritenuti responsabili, dei fatti, dei comportamenti tenuti, delle deviazioni dalle regole normative nonché dell'ammontare del danno o comunque degli elementi necessari per determinarlo.