Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
(1) Il direttore generale è responsabile del programma operativo annuale e budget dell'azienda. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del programma operativo annuale e budget, la Giunta provinciale può dichiarare la decadenza del Direttore generale dall'incarico e risolvere il contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge di riordinamento.
(2) I dirigenti preposti alle strutture dell'azienda rispondono al direttore generale in merito al raggiungimento degli obiettivi ed all'utilizzo delle risorse assegnate. L'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura si esplica entro il relativo tetto di risorse.
(3) In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, i quali garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.