Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
(1) Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, le aziende applicano la metodica di budget.
(2) La Giunta provinciale fissa, con deliberazione, contenuti e modalità della metodica di budget, la quale comprende: