Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
(1) L'azienda provvede alla tenuta della contabilità di magazzino e alla relativa disciplina, nonché alla disciplina delle modalità di gestione del magazzino individuando i consegnatari responsabili e i relativi compiti, le scritture da tenere e le forme di presentazione periodica delle risultanze di gestione, finalizzate anche alla tenuta della contabilità analitica.
(2) La contabilità di magazzino è effettuata per quantità e valore ai sensi delle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.