In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 131)
Interventi a favore degli altoatesini all'estero

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.

Art. 4 (Registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati)  delibera sentenza

(1) Presso la Ripartizione provinciale Presidenza è istituito un registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati, nel quale sono iscritte le organizzazioni e istituzioni senza scopo di lucro, con ordinamento democratico, che hanno sede in provincia di Bolzano oppure all'estero e la cui attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione delle finalità della presente legge.

(2) L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene su richiesta delle organizzazioni ed istituzioni e dietro presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, di una lista dei soci e di un programma di attività.

(3) Lo scioglimento delle organizzazioni ed istituzioni va comunicato immediatamente all'ufficio competente, che provvede alla relativa cancellazione dal registro.

massimeDelibera N. 3260 del 16.09.2002 - Istituzione del registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati della Provincia autonoma di Bolzano