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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 6 (Autorizzazione di impianti esistenti)

(1)  Il rilascio di un'autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi:

  1. rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 8;
  2. rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
  3. aggiornamento di un'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 5 in ragione di modifiche agli impianti non subordinate al rilascio di una concessione edilizia.

(2)  Il gestore degli impianti inoltra la documentazione prevista nell'articolo 4, comma 2, al sindaco territorialmente competente. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il sindaco, verificata la non necessità del rilascio di una concessione edilizia, inoltra la documentazione all'Agenzia provinciale per l'ambiente. Essa deve essere corredata da una domanda di autorizzazione alle emissioni e da una dichiarazione del gestore che attesti la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale.

(3)  Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni, con cui si stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. L'autorizzazione viene inviata per conoscenza al sindaco territorialmente competente.

(4)  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere al gestore tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ed eseguire il collaudo degli impianti più complessi.

(5)  L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

(6)  Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.7)

7)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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