(1) La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4) , fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.
(2) Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:
(3) Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per l'ambiente4) , la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4) è vincolante.
(4) Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4) è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA5) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.