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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 19 (Sanzioni)

(1)  La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

(2)  Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. chi costruisce un impianto senza il parere di cui all'articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli articoli 5 o 6 soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. per impianti di cui all'allegato A, da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00;
    2. per impianti di cui all'allegato B, da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;
  2. chi, nell'esercizio di un impianto, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 3, chi attiva un nuovo impianto e non rispetta i termini e le prescrizioni di cui agli articoli 5 o 6, chi non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 4, e chi non rispetta i termini di cui all'articolo 21, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. per impianti di cui all'allegato A, da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00;
    2. per impianti di cui all'allegato B, da euro 500,00 ad euro 1.500,00;
  3. chiunque impieghi un combustibile non autorizzato ai sensi dell'articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da euro 200,00 ad euro 600,00;
    2. per impianti con una potenzialità da 51 a 300 chilowatt: da euro 600,00 ad euro 1.800,00;
    3. per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da euro 1.800,00 ad euro 5.400,00;
  4. chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all'articolo 7 o chi non rispetta il divieto di cui all'articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00;
  5. chi non ottempera a quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00;
  6. chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 18)
18)
L'art. 19, comma 2, è stato modificato dall'art. 35, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 20, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 11, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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