(1) Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente4) . Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.
(2) I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.
(3) Se nel corso di ispezioni vengono riscontrati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge, l'Agenzia provinciale per l'ambiente4) prescrive le misure da attuare entro un termine massimo di 90 giorni, al fine di rientrare nei valori di legge.
(4) L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.
(5) Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4) è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA5) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.