(1) Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o inferiore a 35 chilowatt ed alimentati manualmente con combustibili solidi, vanno condotti in modo tale da ridurre al minimo le emissioni di inquinanti.
(2) I comuni possono vietare l'esercizio degli impianti che, a causa di una loro scorretta gestione o inadeguata installazione, procurino grave pregiudizio per l'igiene pubblica.
(3) Qualora il territorio comunale si trovi in una zona in cui i valori di qualità dell'aria sono superiori ai valori limite di cui all'articolo 10, i comuni possono determinare specifiche modalità di esercizio degli impianti di cui al comma 1 e prevedere criteri per l'installazione di nuovi impianti.
(4) Le limitazioni, le modalità e i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fissati con regolamento comunale, previo parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.17)