(1) Il piano della qualità dell'aria individua le zone del territorio provinciale in cui sono superati i valori limite della qualità dell'aria e stabilisce i provvedimenti da adottare al fine di garantire il rispetto degli stessi. In tali zone sono applicati programmi di riduzione delle emissioni. Il piano stabilisce inoltre gli obiettivi di qualità dell'aria e le modalità di applicazione dei provvedimenti per il raggiungimento degli stessi.
(2) Il piano ed i programmi di cui al comma 1 possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti di cui al Capo I, più severi di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3, purchè ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.11)