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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 7 (Insiemi commerciali)  delibera sentenza

(1) L'insieme commerciale consiste in più strutture di vendita site in un unico edificio. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando le strutture di vendita sono site in edifici tra loro collegati o confinanti e non hanno accesso diretto da area pubblica. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando più strutture di vendita site in un unico edificio oppure in edifici tra loro collegati o confinanti sono collegate fra di loro oppure se esse usufruiscono di spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente. 6)

(2)7)8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 13.11.2007 - Giustizia amministrativa - legittimazione attiva - grandi strutture di vendita - riferimento territoriale - bacino d'utenza del centro commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - divisione tra due esercizi deve essere effettiva
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997 - Autorizzazione commerciale - l'osservanza delle norme urbanistiche è un presuppostoEsercizi commerciali - limiti ad un trasferimento Revoca di un'autorizzazione amministrativa - non occorre parere di commissione comunale
6)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 5., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
7)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
8)
L'art. 7, comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 5., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.